Il bail-in ti preoccupa ?
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I fondi comuni di investimento hanno raccolto negli anni la fiducia di milioni di risparmiatori. Questo successo dipende dalle caratteristiche di questo strumento di investimento. Un ottimo motivo per preferire l’investimento in fondi comuni, a prescindere dalle condizioni e dalle fasi di mercato, è l’Autonomia.
Che cos’è l’Autonomia ?
Le somme versate dai singoli investitori confluiscono in una “cassaforte” e sono gestite come un unico patrimonio, che è completamente separato da quello delle società coinvolte nella sua gestione e distribuzione. Anche nel caso estremo di fallimento di queste ultime, il fondo non può in alcun modo essere aggredito dai creditori. Il patrimonio del fondo, inoltre, è custodito dalla banca depositaria, indipendente rispetto alla società di gestione.
il Bail-in e i fondi comuni
Dal primo gennaio 2016 è pienamente in vigore la direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), che introduce in tutti i paesi europei regole comuni per prevenire e gestire, in maniera ordinata, le crisi di enti creditizi e imprese di investimento, e quindi anche il bail-in, o “salvataggio interno”.
Quali conseguenze potrebbe avere la norma comunitaria citata sui fondi comuni di investimento ?
Esempio 1: la banca in cui il fondo ha investito è sottoposta a risoluzione con applicazione del bail-in.
Il fallimento di una delle società in cui il fondo ha investito ha un effetto minimo sul patrimonio complessivo. Il motivo è nella stessa natura del fondo: i titoli nel suo portafoglio sono numerosi, mediamente dai 50 ai 200. Pertanto, il fallimento di una banca, pur facendo crollare la quotazione del singolo titolo, ha ripercussioni minime, o addirittura trascurabili, sul fondo che vi investe.
Esempio 2: la banca presso cui ho sottoscritto il fondo ovvero la banca corrispondente ovvero la banca depositaria è sottoposta a risoluzione con applicazione del bail-in.
In tutti questi casi l’investitore non subirebbe alcun danno in quanto, come detto, il patrimonio del fondo è separato da quello della banca presso cui ho sottoscritto il fondo (soggetto collocatore), da quello della banca corrispondente (soggetto incaricato dei pagamenti ) e da quello della banca depositaria, e assolutamente non aggredibile.
Esemplificando, quando sottoscriviamo quote di fondi comuni, autorizziamo la nostra banca (soggetto collocatore) a versare il nostro denaro su un conto corrente intestato al fondo stesso. Quel denaro sarà gestito dalla società di gestione e custodito dalla banca depositaria, che garantisce la correttezza delle operazioni in entrata e in uscita e, al contempo, assicura la separazione del patrimonio del fondo da quello degli altri soggetti coinvolti. Questo meccanismo impedisce ai fondi di subire le conseguenze delle eventuali crisi bancarie, rendendo l’investimento in fondi tra i più sicuri, anche per cifre superiori a 100mila euro.
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