sabato 22 febbraio 2020

Come gestire i beni detenuti all'estero (pubblicato su "MyAdvice", Gennaio 2020)




Come gestire i beni detenuti all'estero

I soggetti residenti in Italia, tassati in relazione ai redditi ovunque prodotti, che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, sono obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione Unico, anche se nel corso del periodo d'imposta hanno totalmente disinvestito.

Il quadro RW ha una duplice obiettivo:  
• impositivo, cioè di realizzare una base imponibile per l’applicazione dell'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e dell'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero); 
• di monitoraggio fiscale, anche al fine di constatare la compatibilità delle attività detenute all'estero con i redditi dichiarati e / o i patrimoni posseduti in Italia.

Sono soggetti all'IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero)  gli immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati e non adibiti ad abitazione principale, di proprietà di persone fisiche residenti in Italia
il valore  da prendere come riferimento per il calcolo dell'imposta cambia, a seconda dello Stato in cui è situato l’immobile. Per i Paesi appartenenti all'Unione europea il valore da impiegare è prioritariamente quello catastale, così come è individuato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, per l’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale; per gli altri Stati, è invece costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto ovvero, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. L’aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili; scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero) deve essere versata dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.

L’imposta, dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione,  è pari  al 2 per mille del valore dei prodotti finanziari, che coincide con il valore di mercato, ovvero è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente e libretto di risparmio, se il valore medio di giacenza annuo è superiore a 5.000 euro. 

Il versamento dell’Ivie e dell’Ivafe segue le stesse regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.