venerdì 22 luglio 2016

Voglio comprare la "prima" casa : mutuo o leasing ?


Voglio comprare la "prima" casa : mutuo o leasing ?

Fino allo scorso anno chi desiderava acquistare la prima casa, e sfruttare le agevolazioni fiscali previste, poteva stipulare un mutuo. Oggi c'è un'ulteriore possibilità : il leasing immobiliare abitativo.

La Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 81, legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha introdotto nel nostro ordinamento il "leasing immobiliare abitativo" per l'acquisto della prima casa, riservandolo a richiedenti che, al momento della stipula, abbiano un reddito inferiore a 55mila euro annui. Sono previste notevoli agevolazioni fiscali, soprattutto per i richiedenti under 35 :
"• una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing, nonché ai relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro annui", cioè il doppio rispetto al mutuo; 
• una detrazione pari al 19% del costo di “riscatto” a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro "(quindi un massimo di 3.800 euro)". 
Per gli over 35 la detrazione massima annuale è, come quella dei mutui, di 4mila euro, mentre il tetto limite è ridotto a 10mila sul riscatto finale. 

Quindi, scegliendo il leasing, la detrazione si applica sull'intero importo della rata, rimanendo costante lungo tutta la durata del finanziamento. Molto più conveniente dei mutui dove, invece, la detrazione si applica solo sulla quota interessi, e conseguentemente decresce con il passare degli anni, considerando che nella prassi si utilizza l'ammortamento alla francese.

Il leasing immobiliare funziona come un normale leasing : un anticipo (intorno al 10/20% dell'importo), un piano di ammortamento a rate mensili e un canone di riscatto finale (intorno 5-10% dell'importo). 

Ma cos'è il "leasing" ?  
Nella guida del Mef è ben spiegato che "con l’operazione di locazione finanziaria (leasing), a fronte della stipula del contratto: 
- il bene è acquistato, o fatto costruire, dalla società di leasing (concedente) su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore); 
- la società di leasing mette a disposizione dell’utilizzatore il bene acquistato o fatto costruire per un determinato periodo di tempo e l’utilizzatore si impegna a pagare periodicamente dei canoni; 
- l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare il bene (riscatto), a un prezzo predeterminato alla scadenza del contratto. Il cliente, anche se non proprietario, assume tutti i rischi e benefici legati all’utilizzo del bene (per questo motivo, di norma, nel contratto di leasing, è previsto l’obbligo a carico dell’utilizzatore di stipulare apposita polizza assicurativa per i danni subiti dall’immobile o causati a terzi).

Da un punto di vista sostanziale, il leasing immobiliare consiste in un’operazione di finanziamento che consente all’utilizzatore di ottenere l’utilizzo di un immobile e di acquistarne, al termine della durata prevista, la proprietà, grazie alla provvista messa a sua disposizione da un soggetto abilitato al credito (il concedente) dietro il pagamento di canoni periodici e del prezzo di riscatto. "

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